Far fronte al caos causato dal fallimento di un matrimonio è un compito arduo e che richiede molta attenzione da parte di chi affianca i coniugi nella scelta delle procedure più adeguate. Ogni caso familiare ha infatti le sue specificità. Fin dall’inizio si ha bisogno di un avvocato che possa consigliarli su cosa è possibile o meno fare. Una consulenza specializzata già quando vi sono i primi segni di crisi familiare non è mai uno spreco di tempo e denaro: conoscere esattamente i propri diritti ed i propri doveri è il primo passo per gestire un buon accordo senza rischio di errori o tentare una riconciliazione. Non trascurabili sono sicuramente lo stato del rapporto e la condizione emotiva che, il più delle volte, in presenza di figli, possono causare danni irreversibili. L’aiuto di esperti legali che affiancano i coniugi in tutto il corso della procedura aiuta sicuramente a contenere l’astio generato dal conflitto ma anche a ridurre le ripercussioni sui figli.

Per conseguire lo scioglimento del vincolo matrimoniale, il nostro ordinamento prevede la necessità di passare attraverso due tappe obbligate: la separazione ed il divorzio.

SEPARAZIONE

Sono possibili due tipi di separazione:

  • separazione consensuale;
  • separazione giudiziale;

La Separazione Consensuale

È l’istituto che può essere utilizzato dai coniugi che decidono di porre fine alla propria unione familiare di comune accordo. I coniugi dovranno concordare su ogni singola clausola inerente all’accordo di separazione, tra cui:

  • affidamento dei figli e diritto di visita;
  • assegno di mantenimento per i figli;
  • eventuale mantenimento del coniuge economicamente più debole;
  • assegnazione della casa familiare;

Per ottenere la separazione consensuale è sufficiente presentare ricorso al Tribunale competente. La separazione acquista efficacia una volta ottenuta l’omologazione da parte del Tribunale stesso.

La Separazione Giudiziale

È la separazione che deriva dalla sentenza del giudice dal momento che i coniugi non hanno raggiunto precedentemente un accordo. La parte che intende richiedere la separazione giudiziale dovrà rivolgersi ad un avvocato in grado di tutelarne al meglio gli interessi nel corso del giudizio. In caso di separazione giudiziale è possibile richiedere l’addebito (per colpa) della separazione, qualora sia accertata la violazione di uno o più obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi.

DIVORZIO

Sono possibili 6 tipi di divorzio:

  • divorzio diretto;
  • divorzio breve;
  • divorzio in comune;
  • divorzio consensuale;
  • divorzio giudiziale.

Divorzio diretto

Si tratta di una forma che non necessita di preventiva separazione, dal momento che se i coniugi sono già riusciti ad accordarsi tra loro, si presenteranno direttamente davanti al Presidente del Tribunale chiedendo la cessazione degli effetti del matrimonio. In questo caso la coppia non deve avere figli minori o maggiorenni affetti da handicap oppure figli con età inferiore a 25 anni e non economicamente autosufficienti.

Divorzio breve

Si caratterizza per un intervallo di tempo tra la separazione ed il divorzio relativamente breve per far cessare gli effetti del matrimonio. Si può richiedere:

  • dopo un anno in caso vi sia stata prima la separazione giudiziale;
  • dopo sei mesi in caso di separazione consensuale.

Negoziazione assistita

I coniugi possono ottenere la separazione o il divorzio recandosi presso lo studio del proprio avvocato per firmare l’accordo raggiunto. Questa modalità può essere più celere e leggermente più economica ed il procedimento non comporta l’apertura di una causa. I legali eseguiranno la fase del controllo da parte della procura e l’annotazione da parte dell’ufficiale di stato civile. Ogni parte deve avere per forza il proprio legale.

Divorzio in comune

È il l tipo di divorzio più semplice, immediato ed economico: basta presentarsi in Comune, dove il Sindaco o l’ufficiale di stato civile sbrigano le formalità (senza l’intervento di avvocati, con la sola spesa dell’imposta di bollo). Sono richieste due condizioni per richiedere questo tipo di divorzio: l’assenza di figli e l’assenza di trasferimenti patrimoniali.

Divorzio consensuale

La condizione essenziale è che sussista un accordo tra i coniugi che interpellano gli avvocati solo per farlo omologare dal tribunale: un procedimento di norma celere e meno dispendioso delle cause giudiziali.

Divorzio giudiziale

Si tratta di una vera e propria causa – con tutti i tempi ed i costi che essa comporta – che si intavola qualora le parti non giungano ad alcun accordo sulle condizioni di divorzio. È in questa categoria che rientra anche il divorzio con addebito.